Forme societerie

Forme societarie

Trattare le forme societarie in poche righe non è cosa semplice visto che si tratta di una materia complessa e dagli innumerevoli risvolti legali, giuridici e fiscali.

Tuttavia in questa sede ci limitiamo a fornire una definizione di base dei vari tipi di società, per poter scegliere la migliore formula societaria per intraprendere una attività commerciale o d’impresa.

Forme societarie: regolamentazione

Le forme societarie in Italia sono regolamentate dal codice civile e la prima grande distinzione tra le tipologie societarie è tra società di persone e società di capitali.

  1. Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc), società in accomandita semplice (sas)
  2. Società di capitali: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni
  3. Società cooperative

Un discorso a parte meritano le ditte individuali che sono l’esercizio di una impresa a livello individuale. Dove ovviamente il titolare della ditta è pienamente ed illimitatamente responsabile delle sue azioni con il suo patrimonio per i debiti contratti.

Forme societarie: vediamole in dettaglio:

La società semplice, pochissimo utilizzata, non è adatta ad una attività commerciale.

  • SNC è una società in cui i soci sono illimitatamente responsabili in solido dei debiti sociali. I creditori possono attaccare il patrimonio della società e poi anche quello personale dei soci. Quindi è una forma che prevede il rischio per il socio di dover rispondere con il patrimonio personale dei debiti societari. Sconsigliabile a chi ha un patrimonio presente o lo avrà in futuro.
  • SAS: prevede due figure distinte: l’accomandante (socio limitatamente responsabile in base alla quota detenuta e che non si occupa dell’amministrazione della società) e socio accomandatario (risponde illimitatamente e solidalmente ed è colui che amministra la società).
  • SRL, tra le forme societarie è di gran lunga la forma più usata e consigliata per una attività commerciale. La società risponde limitatamente al suo capitale sociale, generalmente di importo limitato (da 1 euro a 10.000 euro) ed i soci non sono coinvolti patrimonialmente se non nei limiti del capitale sottoscritto. Questa tipologia di società ha un patrimonio autonomo diviso in quote.
  • SPA società per azioni in cui il capitale è frazionato in titoli azionari che incorporano proprietà e poteri di voto nelle assemblee. Riguardo il patrimonio sociale esso è autonomo e distinto e quindi non c’è differenza tra spa e srl.
  • SAPA ha due categorie di soci: accomandanti ed accomandatari e valgono le considerazioni fatte per la sas. Si applicano però le norme della Spa. L’accomandatario è l’amministratore.
  • Società cooperativa: nasce dal principio di mutualità, solidarietà e fornisce i servizi per i quali è nata agli stessi soci. Nasce per servire gli stessi soci che ne fanno parte. Non ha fini di lucro.

Forme societarie per aprire o gestire una attività imprenditoriale

La scelta ricade (nella quasi totalità dei casi) sulla srl che garantisce la separazione del patrimonio della società da quello dei soci, i quali non verranno coinvolti dai creditori della società (a meno che la srl non sia a socio unico, caso questo che prevede la responsabilità illimitata del socio, unico titolare delle quote).

Il vantaggio che offre una srl è quello di frazionare a piacimento il capitale, variarlo con semplicità, scambiare e vendere le quote.

La SRL risulta abbastanza costosa nella fase iniziale e nella gestione della contabilità che necessiterà della assistenza di un ragioniere o di un commercialista.

Esistono anche SRL semplificate ma il nostro consiglio è quello di costituirne una tradizionale una volta per tutte. Tale forma vi garantirà dalle vicissitudini societarie che, stante il rischio imprenditoriale, sono sempre imprevedibili.

Tuttavia vediamo le principali differenze tra la SRL e la SRLS dove la S finale sta per semplificata appunto.

Differenze tra SRL e SRLS

La Società a Responsabilità Limitata (o SRL) ordinaria è una società di capitali con un patrimonio separato da quello dei soci. La società risponde delle obbligazioni sociali mentre i soci non ne risponderanno mai personalmente.

Attenzione: non tutti sanno che le differenze si sono assottigliate e che una Srl ordinaria può essere costituita anche con capitale sociale ad 1 euro (non più minimo 10.000 euro come in precedenza).

La SRL ordinaria è una società molto flessibile e può essere personalizzata nello statuto in modo ampio e versatile in modo da prevedere qualsiasi formula imprenditoriale.

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (o SRLS) è un tipo di SRL che è stata introdotta nel 2012 (articolo 2463-bis del codice civile).

La SRLS ha come principale caratteristica un capitale sociale massimo limitato ed uno Statuto standard non modificabile. Gode di particolari agevolazioni fiscali quando viene costituita ed è esente dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e da costi notarili.

Limiti della SRLS

Le limitazioni sono superiori ai vantaggi, vediamoli.

  1. Possono essere soci solo persone fisiche. Questo è decisamente un grande limite. Per eventuali acquisizioni o aumenti di capitale o partecipazioni.
  2. Capitale sociale massimo di 9.999,99 euro obbligatoriamente composto dai conferimenti in denaro effettuati all’inizio dai soci. Capitale che va versato all’atto della costituzione.
  3. Poca credibilità bancaria in caso di richiesta di finanziamenti o prestiti o fidi. La società non è sufficientemente dotata di mezzi.
  4. Statuto rigido e non modificabile.
  5. Nessuno sconto fiscale sulle spese di gestione della società (bilancio redazione e deposito, contabilità, ecc.) che sono pertanto identiche a quelle di una Srl ordinaria.
  6. Risparmio apparente in quanto per tutte le eventuali modifiche o esigenze insorte durante la vita della società essa andrà trasformata in SRL ordinaria, spendendo dopo anziché prima. I risparmio iniziale viene vanificato dal costo che si deve affrontare dopo in caso di cambiamenti.

Tutti questi vincoli i a nostro giudizio ne limitano la convenienza a casi sporadici di breve durata o di immutabilità nel tempo.

Rendono la società a responsabilità limitata SEMPLIFICATA assolutamente inadatta a progetti imprenditoriali di lungo termine. Alla fine le differenze sono tutte a sfavore. L’unico vero vantaggio, che non mi sembra tale, è che costituire la SRLS non costa oneri notarili (mentre una Srl ordinaria parte da minimo 1.5000 euro fino a 3.000 euro a seconda dei notai). Per cui se non si dispone di questa somma sarà bene iniziare con una SRLS ma se si dispone di questa minima somma opterei senz’altro per una Srl ordinaria.

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