Conto corrente

Il conto corrente bancario come funziona e come va gestito

Il conto corrente come funziona? In quale modo va gestito?

Ovviamente ciò che diremo sul conto corrente bancario vale anche per ogni altro tipo di conto corrente (postale, on line, ecc.).

Aprire il conto corrente è l’abc per creare un rapporto con la banca e per iniziare una qualsiasi attività personale, professionale  o aziendale.

Aprire un conto corrente è anche il primo passo per un giovane cittadino verso l’inizio di una gestione autonoma dei suoi averi e la cura dei suoi affari.

Tantissimi anni fa i miei genitori me ne aprirono uno e ne fui fiero, mi sembrava di essere diventato importante, con dei soldi da gestire e con il fascino del libretto degli assegni con la mia firma.

All’epoca, possedere gli assegni e poter pagare “spiccando un assegno”, era strumento di potere, serviva a sentirsi importanti. ma parliamo di tanti anni fa e ci si accontentava di poco.

Quasi tutti i cittadini oggi hanno un conto corrente in banca o alla posta o si avvalgono di un conto corrente online, ma in pochi sanno come funziona effettivamente e come gestirlo correttamente.

Conto corrente bancario: una premessa tecnica importante

Il conto corrente bancario è come un libro cronologico in cui i movimenti non possono essere né eliminati né rettificati se non nel corso della stessa giornata contabile da parte della stessa banca.

Se sbagli un bonifico puoi rettificarlo in giornata, altrimenti non c’è più nulla da fare e dovrai effettuare una nuova operazione. Chiusa la contabilità quotidiana la banca non può più intervenire sui movimenti dei conti e sarà costretta a produrre un nuovo movimento in caso di errore o di rettifica.

Quindi, ogni movimento che farete sul conto corrente rimarrà indelebile nei tempi dei tempi e sarà sempre recuperabile e riproducibile: meditate su questo aspetto.

Saperlo, può esservi utile in seguito.  Se vi separerete o divorzierete, se andrete in causa con il fisco, se non volete che i vostri affari siano visibili, ecc., pensateci prima. Con il conto corrente internet e i moderni conti correnti web è molto più facile gestire e interpretare i dati del proprio conto corrente. Le banche hanno ceduto alla trasparenza, anche sull’estratto conto periodico.

L’estratto conto bancario è stato per anni un documento indecifrabile per i non addetti ai lavori. Consentiva di addebitare costi e spese mascherati nella complessità dei numeri. Poi, qualche anno fa, si iniziò a parlare di trasparenza e gli istituti di credito si sono dovuti adeguare a parametri comuni e facilmente confrontabili tra loro.

Un estratto conto, oggi, è sufficientemente comprensibile e permette un controllo efficace sull’operato della banca.

Torniamo al conto corrente

Avere un conto corrente è vitale e necessario sia per un privato cittadino che per una azienda o un professionista. In esso viene regolato il flusso degli incassi e dei pagamenti necessario al funzionamento di qualsiasi soggetto economico. Un conto online banca, le carte di debito e di credito sono poi fondamentali per la gestione familiare ed aziendale.

Ma attenzione: proprio perché il conto corrente è necessario e viene imposto dallo Stato che scoraggia sempre di più l’uso del contante, esso è oggi l’indicatore più autorevole sullo stato finanziario del cittadino o dell’impresa. E il fisco ci mette il naso.

Quest’ultimo può infatti accedere alla movimentazione del conto, fare i suoi controlli e trarre le sue conclusioni. Dopodiché, può azzardare sanzioni o contestazioni, tanto in base all’assurda legge italiana l’onere della prova è a carico del cittadino.

Ossia non è l’agenzia delle entrate che pone la contestazione a doverla dimostrare, ma il cittadino a doversi difendere e a doverla smontare con prove concrete. Ma questo è un argomento che ho trattato in altre pubblicazioni.

Che tipologia di conto conviene aprire e qual è il miglior conto corrente?

(ad esempio: conto corrente zero spese, conto corrente salute, conto corrente postali, conto corrente arancio, conto corrente web, conto bancario on line, ecc).

E in quale banca? Tradizionale oppure on line?

E quali accorgimenti è meglio tenere?

Diciamo innanzitutto che oggi è necessario disporre di un conto corrente se si hanno anche minimi rapporti col mondo economico e finanziario.

Per la risposta “in quale banca” ti rimando alla mia completa trattazione sui migliori conti correnti on line e tradizionali dove troverai tutto quello che c’è da sapere, con le offerte di tutte le migliori banche online.

Conto corrente cos’è

A molti sfugge che il conto corrente è innanzitutto un contratto vero e proprio tra la banca e il cliente, regolato e contenuto nel nostro codice civile art. 1823: 

“Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza prestabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato”

Una sottospecie del contratto di conto corrente è appunto il conto corrente bancario (o di corrispondenza) con il quale la banca s’impegna verso il cliente a prestare servizi di cassa, provvedendo, su ordine diretto o indiretto dello stesso cliente, a pagamenti e riscossioni (addebiti ed accrediti di denaro).

Indubbiamente, visto che si tratta della gestione dei movimenti finanziari privati del correntista, è un rapporto fiduciario basato sulla fiducia tra le parti, oltre che di natura economica.

Eventuali CONTESTAZIONI sul conto corrente

Su un rapporto così delicato possono sorgere delle controversie tra cliente e banca ed in realtà esse sono molto frequenti e generano reclami, ricorsi e spesso richieste di rimborsi economici.

In questo caso, se mai vi dovesse capitare di aver qualcosa da recriminare, avete quattro opzioni:

-reclamo diretto alla banca (ogni banca ha un proprio ufficio reclami molto efficiente)
-esposto alla Banca d’Italia (che produce solo una istruttoria nei confronti della banca ma non risolve il contenzioso tra le parti)

-ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, strumento di risoluzione delle controversie che si propone di offrire un’alternativa rapida rispetto al normale contenzioso giudiziario. In questo caso la notizia viene resa pubblica con grave danno temuto dalle banche in termini di reputazione e di pubblicità negativa.

-il contenzioso giudiziario ordinario

I motivi del contendere più frequenti sono: il corretto adempimento degli obblighi informativi e di trasparenza, la corretta gestione degli ordini di pagamento o accredito, le condotte omissive o scorrette della banca nella fase di chiusura ed estinzione del conto, l’applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese, ecc.

La legge tutela il contraente debole, imponendo precisi obblighi di trasparenza e d’informazione cui la banca deve adeguarsi per garantire al cliente un quadro chiaro ed esauriente delle condizioni, delle clausole e delle modifiche contrattuali.

Un esempio pratico

Mi viene in mente un esempio “caldo” di qualche giorno fa e ve lo racconto:

Una vecchia cliente molto distinta (e paziente!) si è lamentata in quanto più volte aveva richiesto spiegazioni su un doppio addebito ricorrente di bollette della energia elettrica sul suo conto. Aveva chiesto l’addebito automatico in conto corrente tanti anni fa.

Essendo stato in ultima analisi tirato in ballo dalla cliente (che conosco) ho verificato che nessuno le aveva dato retta e tutto era rimasto in sospeso. Non avendo provveduto ad un reclamo ufficiale, ma solo verbale, nessuno si era attivato per risolvere la questione.

Ebbene: per 16 anni! Dico per 16 anni la povera malcapitata ha pagato, oltre la sua bolletta della luce, anche quella di un altro cliente che fu ERRONEAMENTE caricata sul suo conto. Danno complessivo circa 4.000 euro di bollette erroneamente pagate. La verifica è avvenuta andando a ritroso sugli estratti conto e sugli archivi informatici. Un impiegato, allora alle prime armi ed oggi valente direttore di filiale, caricò la bolletta su un conto errato determinando il problema.

La cliente, superficiale, durante questi anni si era accorta del problema ma lo aveva sempre rimandato e sottovalutato. Non si è mai preoccupata prima d’ora di andare a fondo sulla questione e richiedere il rimborso.

Il risultato è stato che un altro cliente NON HA PAGATO LA LUCE PER 16 ANNI!

E cosa grave, da me interpellato, non ha nessuna intenzione di rifondere l’ignara cliente addebitata ingiustamente. Eppure sul conto banca on line ha verificato l’assenza dell’addebito.

Risultato: la banca dovrà rifondere fino all’ultimo centesimo tutti gli erronei addebiti effettuati sul conto sbagliato, rimettendoci la somma da sola. E solo dopo potrebbe (ma non lo farà visto il decorso di troppi anni) addebitare la colpa all’impiegato che ha sbagliato ed ha determinato il problema.

Attenzione: i disguidi e gli errori sui conti correnti sono più frequenti di quanto crediate. È bene sempre controllare quando si ricevono gli estratti conto!

Obblighi della banca in tema di conto corrente

A pena di nullità, la banca deve redigere i contratti per iscritto consegnandone una copia al cliente, dalla quale lo stesso possa avere conoscenza delle condizioni applicate, delle spese, del tasso di interesse e delle commissioni  da pagare in caso di sconfinamenti oltre all’indicazione del tasso di mora.

La banca può inoltre unilateralmente modificare,  le condizioni precedentemente pattuite, anche se solo in presenza di determinati presupposti (comunicazione data al cliente, apposita clausola specificatamente sottoscritta, sussistenza di un giustificato motivo che legittimi il consenso alla variazione).

Infine, la modifica contrattuale unilaterale deve essere espressamente comunicata al cliente evidenziando chiaramente la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” in forma scritta (o altro supporto preventivamente accettato) e con un preavviso di almeno due mesi.

La modifica contrattuale s’intende approvata dal cliente se correttamente comunicata e non opposta con l’esercizio del recesso dal contratto di conto corrente.

I dati e le informazioni bancarie

La banca ha un altro obbligo importante: fornire, a richiesta del cliente, tutti i dati e i documenti inerenti al rapporto e ad ogni singola operazione posta in essere negli ultimi dieci anni.

Deve farlo entro il termine di novanta giorni, senza addebitare ulteriori costi se non quelli relativi al costo della carta (ci sono le condizioni di cartello minime e massime).

Una condotta omissiva o d’intralcio da parte ella banca,  determina  l’inadempimento e legittima il richiedente ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Funzionale alla trasparenza bancaria (anche per un controllo delle condizioni contrattuali applicate) è l’invio trimestrale o mensile dell’estratto conto, attraverso il quale il correntista può costantemente verificare i movimenti effettuati e il saldo.

Il saldo può essere contabile, disponibile, liquido (vedi dopo)

L’estratto conto s’intende approvato dal cliente, trascorsi sessanta giorni dalla sua ricezione senza che sia stata fatta opposizione.

Il costo complessivo del conto corrente (spese e commissioni addebitate, senza oneri fiscali e interessi maturati) è contenuto nell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), contenuto nel Foglio Informativo del conto corrente.

La titolarità del conto corrente

Un conto corrente bancario può anche essere cointestato a più persone.

Le quali possono operare “congiuntamente” o “separatamente”.

Si parla di firma congiunta (la norma) o disgiunta (va esplicitamente prevista altrimenti si presume il regime a firma congiunta).

Il rapporto rimane in ogni caso unitario e i cointestatari sono debitori/creditori in solido per quanto riguarda il saldo del conto corrente.

In base al principio di solidarietà, in caso di saldo a debito e conto sconfinato, la banca può richiedere la regolarizzazione dell’intera esposizione anche a un solo correntista o a tutti fino al soddisfacimento del suo credito.

La firma congiunta è vincolante per la banca che deve operare solo in presenza di tutte le firme dei cointestatari. Se sbaglia è responsabile.

La firma disgiunta consente invece al singolo cointestatario di compiere individualmente ogni tipo di operazione sul conto e alla banca di poter adempiere a favore di uno solo, ma con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri.

Il diritto di recesso dal conto (e quindi la chiusura dello stesso) è consentito individualmente ad ogni contitolare che voglia liberarsi dal vincolo negoziale.

IMPORTANTE: un conto corrente cointestato non può diventare singolo o viceversa. L’aggiunta o l’eliminazione di un titolare comporta l’apertura di un nuovo distinto rapporto di conto corrente.

La delega sul conto corrente, le cose da sapere.

Viene rilasciata al terzo per il compimento di operazioni sul proprio conto dal titolare, con l’unica differenza che al delegato, come mero esecutore delle istruzioni altrui, non è estesa la titolarità delle somme.

Il delegato non potrà inoltre effettuare operazioni proprie sul conto corrente (il caso più frequente è quando un delegato sul conto si presenti in banca pretendendo di versare un assegno a lui intestato).

Il delegato opera “per conto di” e non in proprio. Se viene a mancare il titolare del conto decade automaticamente la delega.

La delega è revocabile in qualsiasi momento ed è soggetta a restrizioni o limitazioni: ad esempio può riguardare il prelievo solo fino a una somma limitata o non prevederlo affatto, può consentire solo alcune operazioni che vanno indicate e delimitate nella delega.

Ciò avviene specialmente nei rapporti societari dove l’amministratore delega ad esempio la segretaria a fare i versamenti o si nomina un procuratore che possa effettuare le operazioni sul conto.

Smarcata la parte normativa, torniamo a parlare del conto corrente in modo pratico.

La chiusura del conto corrente, oggetto di tante controversie

Non tutti sanno in effetti che il conto corrente può essere regolato per corrispondenza e adesso vedremo questo cosa significa in termini operativi.

Pochi giorni fa mi manda un messaggino sul cellulare un noto giornalista italiano, mio cliente, chiedendomi cosa dovesse fare per chiudere uno dei suoi conti correnti e mi chiede anche di indicargli un nominativo da cui presentarsi in banca per chiudere il conto subito. Ha sempre molta fretta e non ha mai tempo.

Cito questo episodio per significare che, se un grande giornalista colto ed informato non conosce il funzionamento del contratto di conto corrente, figuriamoci un normale cittadino!

Dalla mia risposta (per sms) si capisce tutta l’essenza del contratto di conto corrente.

“Non serve andare in banca, né perdere tempo per chiudere il suo conto corrente personalmente. Basta spedire una lettera raccomandata (o semplice) oppure, volendo servirsi di strumenti più moderni, mandare una pec indicando la volontà di chiudere il conto. E il conto verrà chiuso”.

“Nel caso siano presenti assegni, carte, bancomat, servizi collegati e quant’altro, basta inviare una foto con le carte tagliate e gli assegni  tagliati o sbarrati. Non dimenticarsi di fornire indicazioni su dove inviare il saldo residuo del conto una volta effettuata la chiusura (IBAN di altra banca o indirizzo a cui spedire un assegno circolare).

Tutto molto semplice no?

Il contratto di conto corrente denominato appunto “per corrispondenza”, può essere gestito per corrispondenza sia per quanto riguarda le comunicazioni (e infatti la banca vi manda tutto per posta o email) sia per quanto riguarda la sua chiusura (raccomandata o pec ma vale anche la posta ordinaria).

In tema di chiusura conti correnti esistono delle regole precise.

La banca che riceve la disposizione di chiusura dovrà lavorarla in pochi giorni e dare un riscontro. Se poi aderisce alla normativa “Patti chiari” i termini sono ancora più stringenti.

Altrimenti, se la banca non procede, è passibile di reclamo e di provvedimento da parte degli organi di controllo bancari.

Vediamo cosa dice la normativa in tema di chiusura del conto corrente

Il correntista può recedere dal contratto di conto corrente in ogni momento e senza penalità.

Non appena sarà stata formalmente comunicata dal correntista la volontà di chiudere il rapporto, la banca non potrà rifiutarsi di chiuderlo, anche in presenza di un saldo negativo.

Ciò tuttavia non avviene nella realtà visto che in presenza di saldo negativo la banca non estingue il conto trincerandosi dietro il debito che vanta nei confronti del cliente (saldo negativo o sconfino da pagare). È la prassi in vigore, anche se illegittima.

La banca è quindi obbligata a chiudere il rapporto secondo la richiesta del cliente, potendo certamente esigere il pagamento dell’eventuale saldo negativo, comprensivo degli interessi fino a quel momento maturati e con esclusione di ogni altro costo successivo e ingiustificato.

Ma dovrà farlo separatamente.

Ad esempio può esserci l’assoluta urgenza del cliente per la chiusura del conto (pignoramento in arrivo, problemi giudiziari, legali, personali, e tante altre motivazioni insindacabili).

L’inadempimento (la non chiusura del c/c) legittima il cliente ad ottenere il risarcimento del danno derivato dal protrarsi di un rapporto dal quale ha receduto.

Il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente è valido da ambo le parti. Quindi anche la banca può recedere dal contratto senza fornire motivazioni al riguardo (la cosa è più frequente di quel che si crede).

La banca può decidere di chiudere un conto

La banca può chiudere il conto a un cliente per vari motivi: cliente indesiderato, movimentazione irregolare, sconfinamenti frequenti, movimentazione sospetta, cliente protestato da altra banca, cliente oggetto di provvedimenti giudiziari, rumors e notizie negative sul nominativo, e coì via.

Il recesso della banca non deve arrecare danno alla condizione economica del cliente e non deve manifestare un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede.

Conseguentemente sono illegittime tutte quelle ipotesi di interruzione improvvisa del servizio o senza adeguato preavviso.

E quelle clausole vessatorie relative a clausole inserite nel contratto, se non approvate specificatamente per iscritto ed espresse, non sono valide.

A cosa stare attenti

Il mio consiglio è quello di evitare di stare al limite sul saldo del conto. Poiché se sforerai anche di un euro e andrai sotto, la banca ti applicherà salate commissioni indipendentemente dalla entità del saldo negativo.

Se poi non coprirai entro 5 o 10 gg la tua posizione passerà di stato (crediti sconfinati) e via via andrà sempre peggiorando fino a rovinare per sempre la tua reputazione e credibilità bancaria. Se poi lo sconfino si protrae senza soluzione, potrai essere collocato “a sofferenza” nella centrale rischi Banca d’Italia diventando inviso a tutto il sistema bancario e finanziario.

Fare attenzione al saldo disponibile e al saldo contabile, per evitare lo scoperto per disponibilità e lo scoperto per valuta (vedi dopo).

Se gestisci il tuo conto attraverso strumenti on line (home banking) sappi che la giornata contabile bancaria finisce alle ore 16. Quando fai un versamento dopo tale ora esso va nella giornata successiva.

Se devi coprire la carta di credito fallo in orario o andrai sconfinato e pagherai le spese di scoperto (che variano di banca in banca).

Saldo disponibile, saldo contabile, saldo liquido

Devi capire ed imparare assolutamente questa differenza.

Ad alcuni non entra in testa e la maggioranza delle spese o delle contestazioni avvengono proprio per questo.

Per fortuna con gli strumenti on line è tutto immediatamente visibile, tuttavia è bene conoscere questo argomento.

“Quando fai un versamento o una operazione bancaria, non è detto che la data operazione coincida con la data in cui quel movimento comincerà a avere effetti per te”.

Gli effetti sono quelli determinati dal cd saldo disponibile. Questo consiste nella somma di denaro che puoi in questo momento ritirare o di cui puoi disporre per un pagamento. È denaro maturato nel tuo conto corrente.

Il saldo per valuta tiene conto delle valute tecniche che la banca ti applica. Si differenzia dal saldo disponibile in quanto è solo virtuale e non effettivo

Il saldo per valuta riguarda la maturazione e la contabilizzazione, ai fini del calcolo degli interessi o delle scoperture, del movimento.

Se il saldo mostra che hai un certo importo “per valuta”, non è detto che ne possa disporre subito. Maturando la valuta non è detto che maturi anche la disponibilità, anzi quasi mai è così.  Puoi fare un versamento con valuta odierna ma avrai la disponibilità tra 5 giorni. La cosiddetta valuta è contrattuale e può essere forzata (abbreviata) o allungata manualmente dalla banca. È un fatto meramente contabile e discrezionale.

I giorni bancari sono sempre “lavorativi” esclusi i giorni festivi. Sabato e domenica sono considerati festivi.

Il saldo liquido è il saldo su cui si calcolano gli interessi ed ha valenza in termini di calcolo dei numeri creditori e debitori.

Tutto sarà più chiaro con un altro esempio pratico:

una compagnia di assicurazione mi liquida un piccolo sinistro di 1.000 euro emettendo a mio nome un assegno. Io lo verserò in banca ma esso non sarà immediatamente disponibile.

Dovrò aspettare che le due banche si trasferiscano i fondi (potrei avere 2 gg di valuta contrattuale e 5 giorni per la disponibilità). In questo caso dal terzo giorno quel versamento comincerà a maturare interesse a mio favore ma potrò disporne materialmente solo a maturazione della disponibilità (5 gg).

Ci vorranno alcuni giorni perché quel saldo diventi saldo disponibile: versamento il giorno 15.4 e valuta 17.4 e disponibilità il giorno lavorativo 22.4 (festivi compresi). Mi risulterà sull’estratto un saldo di 1.000 euro che potrò utilizzare solo cinque giorni lavorativi dopo.

Come dicevo prima, per anni questi concetti sono stati una spina nel fianco dei correntisti, ma ora con il conto corrente bancario on line tutto è ben visibile e specificato con l’evidenza dei diversi tipi di saldo. Non si può sbagliare.

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