Bail In

Bail in

Cos’è il “Bail in”?

ll “Bail-in” è una normativa europea introdotta nel 2016 che prevede che, in caso di dissesto finanziario di una banca, gli azionisti, gli obbligazionisti e perfino i correntisti siano chiamati a rispondere direttamente. La normativa mira a salvare le banche attraverso un salvataggio interno, contrapposto ai salvataggi esterni finora effettuati dallo Stato.

Come funziona il Bail-in?

I correntisti hanno la garanzia di recuperare i loro depositi fino a 100.000 euro (200.000 se il rapporto è cointestato) tramite il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Tuttavia, per somme superiori a questo limite, i correntisti risponderanno dei debiti della banca.

La graduatoria di rischio parte dai possessori di azioni della banca, passa agli obbligazionisti e infine arriva ai correntisti possessori di saldi liquidi. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi garantisce i depositi per singolo correntista e per singolo istituto.

Il Bail in in Italia

In Italia, la normativa Bail-in non è mai stata applicata, nonostante alcune situazioni di crisi bancaria. Tuttavia, è importante conoscere i dettagli di questa normativa per comprendere come potrebbero essere gestite le crisi bancarie in futuro.

Per un lungo periodo se ne è parlato molto in Italia, specialmente nel 2017 durante i salvataggi e i fallimenti di alcune banche italiane. Ma sappiamo che, l’argomento salvataggi e fallimenti può essere ancora molto attuale.

Il dopo Covid, la crisi energetica e la guerra in Ucraina non determinano un roseo futuro per l’economia e le imprese, e questo significa probabili crisi aziendali.

E se le imprese vanno in crisi, non ripagano più i debiti bancari, come prima cosa. Molte imprese devono ancora ripagare i prestiti concessi dalle banche con la garanzia dello Stato durante il Covid.

Bail In: quando avviene?

Il verificarsi di queste situazioni può determinare un vacillamento dei dati di bilancio delle banche con rischio fallimenti. Leggi il nostro articolo Banche a rischio fallimento in Italia.

Tuttavia, i fallimenti delle banche sono stati sempre risolti senza ricorso, per lo meno in Italia, al Bail in. Sia per la gravità sociale dell’applicazione di questa norma sia perchè comporterebbe una rivolta popolare.

Specialmente se la crisi bancaria che si chiude col Bail in è di responsabilità della politica o degli affaristi che trafficano con la connivenza delle banche nel nostro paese.

Ma vediamo in dettaglio come si compone questa normativa Bail in di estrazione europea e recepita nel nostro ordinamento.

Per “Bail in” s’intende una normativa che dipende dalla direttiva europea (direttiva BRRD -Banking Recovery and Resolution Directive), recepita dal 1.1.2016, che modifica sostanzialmente il tema dei salvataggi del sistema bancario.

Essa introduce il concetto di salvataggio interno (in) delle Banche in difficoltà, contrapposto ai salvataggi esterni (out) finora avvenuti ad opera dello Stato.

Bail in e  le conseguenze pratiche

Per uno Stato europeo “Bail in” significa che, in caso di dissesto finanziario di una banca, saranno gli azionisti, gli obbligazionisti e perfino i correntisti a risponderne direttamente.

I correntisti però avranno garantiti i loro depositi fino a 100.000 euro (200.000 se il rapporto è cointestato) mediante il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Per le somme eccedenti, essi risponderanno dei debiti della Banca.

Il “Bail in” è una minaccia per i correntisti?

I risparmiatori e correntisti sono coinvolti secondo una graduatoria di rischio. Si parte dai possessori di azioni della Banca. Si prosegue con gli obbligazionisti (nei vari gradi di obbligazioni subordinate od ordinarie). In ultimo, si giunge ai correntisti possessori di saldi liquidi.

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (che ovviamente deve essere capiente perché si attivi la garanzia) vale per singolo correntista e per singolo Istituto.

Quindi se un correntista avrà conti correnti in più banche, la garanzia opererà integralmente su ogni banca. Se invece avrà più conti nella stessa banca sarà garantito fino al limite di 100.000 euro (o 200.000 euro se cointestato).

I correntisti, possessori di strumenti quali liquidità, certificati di deposito, libretti di deposito, verranno chiamati in causa in ultima istanza, solo se tutti gli altri fondi non siano stati sufficienti a risanare il dissesto.

Al di là di tutto, ai giorni nostri, in Italia, la normativa Bail in non è mai stata applicata, anche quando ce ne sarebbe stato il presupposto.

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